ricevibilità di atto di vendita di un immobile pervenuto per successione non denunziata


 

art. 48, c.2, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346

 

Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.

 

 

CNN Studio n. 49/99/T

 

Il divieto di cui all’art. 48, c. 2, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, non afferisce agli atti di trasferimento inter vivos di beni immobili ereditari.

 

Non incorre, pertanto, nella violazione del divieto il Notaio che riceva l’atto di trasferimento di un immobile pervenuto all’alienante in forza di successione mai dichiarata, né saranno al medesimo applicabili le relative sanzioni.